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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 luglio 2004

Art. 16.
1. Il Comune dispone l'annullamento dell'assegnazione nei seguenti casi:
a) contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa;
b) ottenimento dell'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.
2. Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione, oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge, qualora anche un solo componente il nucleo assegnatario:(21)

Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.

a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione, salvo quanto indicato nella lettera e);
e) fruisca di un ISEE superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. E’ consentito il superamento di tale limite per non più di cinque anni consecutivi. Nell’anno in cui si verifica tale condizione l’assegnatario corrisponde il canone massimo previsto per l’edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50 per cento; 2)

Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44, ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

f) sia moroso per un periodo superiore a tre mensilità, salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 5;
g) apporti modificazioni non autorizzate dall'ente gestore all'alloggio, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;
h) violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi;(69)

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

i) mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini ovvero condizioni di antigienicità ed ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato;
j) si sia reso inadempiente per due anni consecutivi rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza; (62)

Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

k) ulteriori condizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 4.
2 bis . Le ipotesi di decadenza di cui alle lettere h) e i) sono riferibili anche ai comportamenti posti in essere da eventuali soggetti ospitati. (22)

Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.

2 ter. I coniugi non conviventi anagraficamente, se entrambi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, optano per uno degli alloggi loro assegnati. In caso di mancata opzione decadono dall’assegnazione di entrambi gli alloggi.(23)

Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.

3. I provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.
4. Scaduto tale termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del Comune entro tre mesi, salvo diversa intesa con l'ente gestore.
5. Qualora il Comune non rispetti il termine previsto per l'esecuzione del provvedimento per gli alloggi non di sua proprietà, ogni eventuale insolvenza maturata successivamente dall'assegnatario è a carico del Comune stesso, salvo nei casi comprovati di eventi non imputabili all’ente locale.(24)

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.

6. A decorrere dalla data della pronuncia di annullamento o decadenza dall'assegnazione e sino alla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente gestore continua ad applicare il canone in essere nel periodo di legittima occupazione dell'alloggio. Successivamente alla scadenza di tale termine si applica un’indennità di indebita occupazione pari al canone massimo previsto per l’edilizia residenziale pubblica con una maggiorazione del 30 per cento. (25)

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.

7. Le spese documentabili conseguenti all'emanazione ed all'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dall'ente proprietario che potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.
7 bis. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 ottobre 2013, n. 119 , è dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di ERP nei confronti dell’assegnatario condannato anche in via non definitiva per uno dei reati ivi previsti.(70)

Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

7 ter. Le persone conviventi con l’assegnatario decaduto ai sensi del comma 7 bis non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel rapporto di assegnazione secondo l’ordine prioritario di parentela, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b). (71)

Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.


Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente sostituito dall'art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 20 aprile 2023 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'art. 1 della L.R. 5/2018 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .