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Legge regionale 4 novembre 2004, n. 19

Norme per l'edilizia scolastica

Bollettino Ufficiale n. 10 del 17 novembre 2004

Art. 4.
(Finanza di progetto)
1. La Regione promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e di forme di partecipazione fra soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione di interventi, a prevalente destinazione scolastica e, comunque, con funzioni compatibili con le stesse, di nuova costruzione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.