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Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18

Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 17 novembre 2004

Art. 1.
1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere di cui all'articolo 2 e, a tutela dell'utenza, garantisce la loro corretta esecuzione.
2. Le discipline di cui al comma 1 condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative.
Art. 2.
1. Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia, il massaggio tradizionale.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, può prevedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 di nuove discipline bionaturali per il benessere.
Art. 3.
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.
2. L'Elenco è suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di Formazione;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
3. Ciascuna sezione dell'Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.
4. La sezione a) dell'Elenco è a sua volta suddivisa nelle sottosezioni "associazioni" ed "imprese".
Art. 4.
1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 le associazioni a diffusione nazionale o regionale ovvero aderenti ad associazioni a diffusione nazionale o regionale operanti in Liguria, che prevedono nell'atto costitutivo tra i propri fini lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, purchè in possesso di sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.
Art. 5.
1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione a) dell'Elenco regionale le imprese operanti in Liguria che svolgono attività didattico-formative nelle discipline bionaturali per il benessere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) partita IVA;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) disponibilità di una sede appropriata e conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente.
Art. 6.
1. La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova d'esame conclusiva di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella sezione a) dell'Elenco regionale.
2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso di cui al comma 1 nonché la durata e le modalità del suo svolgimento.
3. L'esame di cui al comma 1 è sostenuto davanti ad una commissione composta da:
a) l'Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente;
c) tre esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano esercitato attività didattica e formativa almeno quinquennale, designati dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3;
d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli Ordini professionali competenti.
Art. 7.
1. L'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione b) dell'Elenco regionale di cui all'articolo 3.
2. Ai fini della iscrizione occorre:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
c) diploma della scuola dell'obbligo o altro diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell'articolo 6 o qualifica equipollente conseguita in Paesi dell'Unione Europea o in Paesi terzi;
e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività.
Art. 8.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dirigente della struttura regionale competente definisce con proprio decreto lo schema tipo per le domande di ammissione e la documentazione da allegare.
2. Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede all'iscrizione e ne dispone la comunicazione all'interessato; la domanda si considera accolta qualora il termine decorra senza che venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
3. Il Dirigente è altresì competente, nei casi di cui all'articolo 11, comma 2, a disporre la sospensione o la cancellazione dall'Elenco.
Art. 9.
1. E' istituito presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di riferimento nell'Elenco regionale di cui articolo 3;
c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
d) il Dirigente della struttura regionale competente.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni pervenute.
4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal Comitato.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.
7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.
Art. 10.
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 3;
b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli di studio di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d);
c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui all'articolo 6;
d) esprime parere alla Giunta regionale in merito al riconoscimento di discipline bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato all'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 3;
e) presenta proposte alla Giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Presidente del Comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle discipline bionaturali per il benessere solo quelli espressione della disciplina presa in considerazione.
Art. 11.
1. A coloro che esercitano l'attività di operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell'articolo 2 senza essere iscritti nell'Elenco regionale, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500 euro, secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'Elenco; in tale ultimo caso, può essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e , in caso di recidiva, la cancellazione dall'Elenco.
Art. 12.
1. In fase di prima applicazione, sono iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonché di qualifica conseguita presso associazioni o imprese di cui agli articoli 4 e 5 acquisita anteriormente alla vigenza della presente legge, ne facciano apposita richiesta al Dirigente della struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 13.
(Omissis)

Note del Redattore:

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La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio 2006, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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