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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 luglio 2004

Art. 24.
(Prezzo e modalità di vendita)
1. Il prezzo degli alloggi fa riferimento al valore catastale con la diminuzione di un punto percentuale, fino al massimo del 15 per cento, per ogni anno di assegnazione, da calcolarsi al netto dei costi di cui all'Sito esternoarticolo 1 comma 10 bis della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
2. Il valore catastale di cui al comma 1 è determinato tenendo conto degli aggiornamenti avvenuti a fini fiscali, ivi compreso quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 2 comma 63 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004).
3. Il valore di cui al comma 2, in mancanza di specifici ulteriori adeguamenti disposti dalla normativa fiscale, viene aggiornato annualmente a decorrere dal 2005 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell'anno precedente.
4. Limitatamente agli immobili di cui all'articolo 21 comma 1, il valore catastale degli stessi può essere ridotto dagli enti proprietari di una quota percentuale fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla valutazione delle caratteristiche indicate nel suddetto comma 1.
5. Il prezzo degli alloggi facenti parte degli immobili di cui all'articolo 21 comma 1 è costituito dal valore determinato ai sensi del comma precedente con la diminuzione di un punto percentuale per ogni anno di assegnazione, fino ad un massimo del 15 per cento.
5 bis. Il prezzo di vendita determinato con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può essere inferiore al 50 per cento del valore minimo definito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) (3)

Comma inserito dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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5 ter. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri previsti dall'articolo 22, comma 1, può individuare specifiche modalità applicative con riferimento ai valori fissati nel comma 5 bis (4)

Comma inserito dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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6. Gli alloggi non assegnati inclusi nei piani di vendita e ricompresi in edifici nei quali la quota di proprietà pubblica è minoritaria, sono venduti mediante asta pubblica, assumendo come prezzo base il valore di cui al comma 5 bis. Al di fuori del caso precedente, gli alloggi che si rendono annualmente disponibili possono essere venduti in misura non superiore al 50 per cento del loro ammontare complessivo (5)

Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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7. La vendita all'asta pubblica è riservata a nuclei familiari non proprietari di altri alloggi ed aventi i requisiti previsti per l'accesso ai contributi dell'edilizia agevolata.
8. Le alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione con una riduzione pari al 5 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di otto anni ad un interesse pari al tasso legale previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.(27)

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.


Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente sostituito dall'art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 20 aprile 2023 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'art. 1 della L.R. 5/2018 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .