Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 luglio 2004

Art. 9.
(Casi particolari d'assegnazioni)
1. In presenza di situazioni di emergenza abitativa il Comune può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti per l'assegnazione, a sistemazioni provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non possono eccedere la durata di due anni. In presenza di tale circostanza l'ente gestore provvede a stipulare con l'avente titolo una specifica convenzione di durata pari a quella risultante dal provvedimento comunale di assegnazione provvisoria, rinnovabile fino al massimo di due anni solo su motivata richiesta del Comune qualora risulti comprovato il persistere della situazione di emergenza abitativa. Il canone di locazione è stabilito dal Comune d'intesa con l'ente gestore. In caso di inosservanza delle prescrizioni convenzionali si applicano gli articoli 16, 17 e 18. (12)

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13.

2. I Comuni possono riservare agli appartenenti alle Forze dell'ordine e alla Polizia locale una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l'assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che si avvale della facoltà di cui al presente comma. Analogamente, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), nella quota non superiore al 15 per cento possono rientrare anche gli operatori sanitari e sociosanitari che esercitano la professione nell’ambito dell’ASL di appartenenza del Comune. (67)

Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

3. Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell'ordine non comporta la perdita del diritto all'assegnazione dell'alloggio a suo favore previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In caso di superamento del limite per la permanenza, l’ente gestore propone la mobilità in alloggio a canone moderato, ove disponibile. (13)

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente sostituito dall'art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 20 aprile 2023 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'art. 1 della L.R. 5/2018 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .