Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 luglio 2004

Art. 8.
(Assegnazione di alloggi in locazione)
01. L’offerta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è rivolta ai seguenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5:
a) nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta;
b) anziani ultrasessantacinquenni;
c) nuclei familiari con presenza di soggetti disabili;
d) nuclei familiari con presenza di malati terminali;
e) giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli;
f) appartenenti alle Forze dell’Ordine;
g) nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio;
h) genitori separati o divorziati;
i) persone sole con minori;
j) nuclei familiari in condizioni abitative improprie;
k) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’assegnazione. (48)

Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

1. Per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione il Comune sede dell'intervento, fatta salva la riserva del 60 per cento per i propri residenti da almeno sette anni con cittadinanza italiana, provvede a formulare una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell'assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell'ambito territoriale.(49)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

2. Gli alloggi recuperati sono assegnati:
a) prioritariamente ai precedenti occupanti previo accertamento nei riguardi degli stessi da parte del Comune dell'esistenza dei requisiti per l'assegnazione, assumendosi come limite riferito alla situazione economica quello previsto per la permanenza nella assegnazione;
b) mediante concorso riservato ai soggetti di cui al capoverso precedente, qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti;
c) mediante utilizzo della graduatoria comunale esistente, per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).
2 bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2, una percentuale non superiore al 50 per cento degli alloggi costruiti, acquistati, recuperati o che si rendono disponibili è assegnata ai nuclei familiari di cui al comma 01, lettera a). (50)

Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

2 ter. La rimanente quota degli alloggi è assegnata ai restanti soggetti di cui al comma 01, in modo tale da garantire un’equa distribuzione tra le differenti tipologie di nuclei familiari presenti in graduatoria. (51)

Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

3. Gli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero sono assegnati dal Comune mediante l'utilizzo della propria graduatoria esistente al momento in cui si verifica l'assegnabilità.
4. Nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all'assegnazione di tutti o parte degli alloggi recuperati o disponibili, si procede a formulare una graduatoria unificata con le modalità di cui al comma 1.
5. Gli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali sono assegnati mediante l'individuazione, nella graduatoria esistente, degli aventi titolo, ovvero, in subordine, mediante la predisposizione d'apposito bando.
6. I Comuni individuano ulteriori criteri per l'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati che tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap. nonché di quelle derivanti da peculiari situazioni sociali. (11)

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente sostituito dall'art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 20 aprile 2023 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'art. 1 della L.R. 5/2018 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .