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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 luglio 2004

Art. 5.
(Principi per l'assegnazione degli alloggi)
1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:
c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente;
d bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena; (44)

Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

e) limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare da accertarsi secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);(45)

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

f) ulteriori condizioni previste dai regolamenti comunali di cui all'articolo 3, comma 4, in relazione a peculiari esigenze locali.
1 bis. Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui al comma 1, lettera e), i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto al comma 1, lettere c), d), d bis) e f), dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione. (46)

Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

1 ter. In deroga al requisito di cui al comma 1, lettera c), al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale. (47)

Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

2. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.
3. La situazione economica per l'accesso e per la permanenza, nonché le modalità di aggiornamento sono indicati nei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente sostituito dall'art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 20 aprile 2023 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'art. 1 della L.R. 5/2018 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .