Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 luglio 2004

Art. 21.
(Programmi di cessione)
1. Gli enti proprietari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, d'intesa con gli enti gestori e con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello provinciale, previa individuazione di quegli immobili che, a causa della localizzazione in zone disagiate e prive di servizi e dello stato di degrado sia del caseggiato che dell'unità immobiliare, costituiscono situazioni di elevato e comprovato disagio sociale ed ambientale, predispongono piani di cessione del patrimonio e di investimento degli introiti finalizzati:
a) a favorire l'accesso alla proprietà degli assegnatari aventi titolo;
b) allo sviluppo ed alla razionalizzazione del settore dell'edilizia residenziale sociale; (64)

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13.

c) al sostegno, secondo le vigenti disposizioni, dei locatari di abitazioni di proprietà privata allo scopo di contenere la domanda di alloggi pubblici;
d) a soddisfare la domanda di assegnazione in locazione agli aventi diritto.
2. Qualora l'intesa di cui al comma 1 non si raggiunga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, l'ente proprietario provvede comunque a trasmettere il relativo piano di vendita alla Regione per gli adempimenti di competenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente sostituito dall'art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 20 aprile 2023 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'art. 1 della L.R. 5/2018 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .