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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 luglio 2004

Art. 20.
(Interventi di sostegno economico all'utenza)
1. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica istituiscono, secondo le modalità fissate dalla Regione, un fondo di sostegno economico all'utenza da utilizzarsi per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi accessori. (26)

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3.

2. Al finanziamento di detto fondo concorrono la Regione, gli enti locali e gli enti gestori. La Regione concorre nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Gli enti locali e gli enti gestori possono destinare a tale scopo anche una quota dei canoni percepiti per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione.
3. I contributi sono destinati agli assegnatari che non siano in grado di sostenere gli oneri di cui al comma 1, a condizione che l'alloggio occupato non superi lo standard adeguato al relativo nucleo familiare e l'assegnatario non abbia rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato.
4. Gli enti gestori destinano una parte delle disponibilità annuali del fondo per il superamento delle situazioni di morosità pregressa, al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, in effettivo stato di bisogno e con apparente capacità di restituzione, che incontrano difficoltà di accesso al credito finalizzato alla estinzione delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso.
5. Tale quota di fondo è utilizzata a favore delle Fondazioni e Associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall’Sito esternoarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del Fondo. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore è necessaria l’iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni. (72)

Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

6. Le Fondazioni e le Associazioni destinatarie della quota di fondo di cui al comma 5 prestano garanzie alle banche in favore dei soggetti di cui al comma 4 ovvero erogano direttamente i finanziamenti a tali soggetti.
7. La Regione provvede annualmente al riparto di tale fondo a favore delle A.R.T.E e ne disciplina le modalità di utilizzo.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente sostituito dall'art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 20 aprile 2023 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'art. 1 della L.R. 5/2018 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .