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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10

Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 luglio 2004

Art. 8 bis.
1. L’atto convenzionale di locazione stipulato in forza del provvedimento comunale di assegnazione ha durata di otto anni ed è rinnovato, ad ogni successiva scadenza, per uguale periodo, salvo che non sia stata pronunciata la decadenza ai sensi dell’articolo 16, comma 2.
2. Alla scadenza dell’atto convenzionale di locazione è consentita l’occupazione dell’immobile, per un periodo di tempo massimo di sei mesi, necessario ad effettuare la verifica dei requisiti di permanenza.
Art. 9 bis.
1. La Regione al fine di favorire il raccordo degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie, prevede attività di coabitazione sociale rivolte a fasce deboli della popolazione residente quale forma di risposta integrata al disagio economico-sociale-personale di soggetti in carico ai servizi sociali e sociosanitari territoriali.
2. Per coabitazione sociale si intende la coabitazione di persone appartenenti a nuclei familiari diversi che condividono il medesimo alloggio al fine di un reciproco sostegno anche di carattere economico.
3. L’individuazione del gruppo di coabitazione sociale avviene sulla base di progetti definiti dai servizi sociali del Comune di ubicazione dell’alloggio.
4. Nell’ambito del patrimonio immobiliare gli enti proprietari (ARTE e comuni) individuano alloggi adeguati da destinare a progetti di coabitazione sociale.
5. Le persone che hanno accesso al progetto di coabitazione sociale devono essere in possesso singolarmente dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi ERP.
6. Il progetto di inserimento prevede la partecipazione delle persone coassegnatarie alle spese di conduzione inerenti l’alloggio e/o l’impegno formale del soggetto proponente il progetto. Il canone è determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di ERP in relazione al numero complessivo degli occupanti.
Art. 12 bis.
1. In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione, purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento, il coniuge o il convivente di fatto dell’assegnatario e gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario.
2. Il subentro è consentito, altresì, nei confronti dei seguenti soggetti qualora sia dimostrata anagraficamente la convivenza continuativa con l’assegnatario nei trentasei mesi che precedono la data del decesso del medesimo:
a) i soggetti facenti parte del nucleo al momento dell’assegnazione;
b) i figli dell’assegnatario;
c) gli ultrasettantacinquenni.
3. I nipoti discendenti in linea retta dall’assegnatario subentrano nell’assegnazione, in caso di decesso del medesimo, nei seguenti casi:
a) se inseriti nel nucleo familiare in età prescolare o di frequenza della scuola primaria ed ivi presenti senza soluzione di continuità;
b) se residenti anagraficamente nell’alloggio in modo continuativo nei quarantotto mesi che precedono la data del decesso dell’assegnatario per comprovata finalità di assistenza socio sanitaria. Il termine si riduce a trentasei mesi se si tratta di minore affidato all’assegnatario per effetto di provvedimento giudiziale.
4. Si prescinde dal possesso del requisito della convivenza continuativa di cui ai commi 2 e 3 nei casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di risiedere in tale periodo nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per cause indipendenti dalla propria volontà.
5. E’ consentito, altresì, il subentro nel caso di cui all’articolo 12, comma 4.
6. Al momento della voltura dell'atto convenzionale di locazione l’ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all’eventuale voltura dell’atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice. Nel caso in cui il subentro avvenga tra coniugi si provvede mediante integrazione dell’atto convenzionale di locazione originario.
7. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario.
8. Il subentro è consentito solo nei casi indicati nel presente articolo.
9. Al subentro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 bis.
10. L’ente gestore può consentire l’ospitalità temporanea che non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di locazione. A tal fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell’utenza.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 e così successivamente sostituito dall'art. 9 della l.r. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 2014, n. 3 .

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta regionale.

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Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 9 della L.R. 3/2014 per le procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della stessa.

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Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Con Sito esternosentenza n. 106/2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 30 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 13/2017. Secondo quanto espressamente affermato dalla Corte nella stessa sentenza “il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario” che risulta il seguente: “a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 20 aprile 2023 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 26 aprile 2023, n. 17 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “da almeno cinque anni”.

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 18 della medesima L.R. 13/2017.

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2017, n. 13 .

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Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente abrogato a seguito dell'abrogazione del medesimo art. 19 ad opera dell'art. 1 della L.R. 5/2018 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .