Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 8.
(Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) (1)
1. Sono costituite la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato con funzioni anche di controllo sul rispetto della disciplina relativa all'accesso e all'esercizio delle attività artigianali.
Note del Redattore: