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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 marzo 2003, n. 9

Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali. (10)

Per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 4/2020, vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 9 della medesima legge.

Bollettino Ufficiale n. 5 del 19 marzo 2003

Art. 5.
(Procedure approvative degli interventi negli ambiti portuali).(9)

Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 4 .

1. Gli interventi edilizi nei porti da realizzarsi da parte dell’Autorità di sistema portuale o di amministrazioni pubbliche sono approvati secondo le procedure di cui all’Sito esternoarticolo 7 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni o le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della Sito esternol. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure edilizie semplificate previste dalla vigente normativa statale e regionale, l’esecuzione degli interventi nei porti da parte di soggetti privati è assentita in esito ad apposita conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Sito esternol. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dall’Autorità di sistema portuale e, nel caso del porto di Imperia, dall’Autorità marittima, a norma dell’Sito esternoarticolo 5, comma 5 bis, della l. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora l’intervento da eseguire sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio di tale intervento, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi simultanea convocata dall’Autorità competente ai sensi dell’Sito esternoarticolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono assoggettati al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del Sito esternod.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, che tengano conto dell'attuale e specifico stato dell'urbanizzazione esistente.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 14 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 4 .

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Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 4 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 4 .

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Per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 4/2020 , vedi quanto disposto in via transitoria dall'articolo 9 della medesima legge.