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Legge regionale 12 marzo 2003, n. 6

Disposizioni urgenti in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 5 del 19 marzo 2003

Art. 3.
(Proroga dei termini per la verifica della rispondenza delle sorgenti sonore e dei termini per la presentazione dei piani di risanamento delle imprese).
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico) possono essere prorogati dai Comuni, con motivato provvedimento, per un periodo non superiore a sei mesi.