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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 9.
(Composizione delle Commissioni).
1. I componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. e si compongono di quattordici membri di cui:
a) sei titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria;
b) due esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative della Provincia;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della Provincia;
d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
f) il Conservatore del Registro delle imprese o suo delegato.
1 bis. Nel caso in cui la Commissione provinciale per l'artigianato debba adottare provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui al comma 1, lettera a), che operino nel medesimo settore di attività delle imprese interessate dalla decisione sono tenuti ad astenersi dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche (2)

Comma inserito dall' art. 3 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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2. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione provinciale purché siano pervenute alla Regione almeno sette designazioni, salvo l'integrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.
3. In mancanza di almeno sette designazioni nel termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro apposito termine, nomina un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato.
4. I componenti di una Commissione provinciale per l'artigianato di cui alle lettere b), c), e) del comma 1 non possono far parte di un'altra Commissione Provinciale.
5. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano di età, che la presiede, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione, ai componenti della Commissione, del decreto di nomina. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Dirigente regionale competente.
7. Il Presidente della Commissione provinciale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti fra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.
Qualora nella prima votazione non sia raggiunta tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento, viene eletto il Vicepresidente.
8. Le Commissioni provinciali durano in carica cinque anni.
9. I componenti delle Commissioni provinciali decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale a seguito di tempestiva comunicazione del Presidente della Commissione stessa.
10. I componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 cessati dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di nuove designazioni.
11. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione provinciale.
12. Le funzioni di segreteria della Commissione provinciale, che dispone di una propria struttura organizzativa funzionalmente dipendente dal Presidente della Commissione stessa, vengono svolte da un funzionario della Camera di Commercio avente idonea qualifica ed appositamente incaricato dalla Direzione della Camera stessa, previa intesa con il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .