Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 7.
(Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane).
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all'albo di cui all'articolo 17.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purchè in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'Albo di cui all'articolo 21 a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'Albo i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
Note del Redattore: