Menù di navigazione

Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 64.
(Abrogazioni).
1. Nella legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") sono abrogati gli articoli 5, 6, 7.
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- legge regionale 15 giugno 1973 n. 19 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato);
- legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 (interventi per lo sviluppo dell'artigianato);
- legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 (interventi finanziari a favore dell'artigianato);
- legge regionale 16 giugno 1978 n. 28 (modifica e rifinanziamento della legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e rifinanziamento della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 riguardanti interventi per l'artigianato);
- legge regionale 28 marzo 1979 n. 10 (aumento della fidejussione sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alla l.r. 6 luglio 1978 n. 38 );
- legge regionale 24 marzo 1980 n. 17 (disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);
- legge regionale 2 novembre 1982 n. 41 (aumento della fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alle leggi regionali 6 luglio 1978 n. 38 e 28 marzo 1979 n. 10);
- legge regionale 22 giugno 1983 n. 25 (interventi volti all'incentivazione di operazioni di leasing per l'incremento della produttività delle imprese artigiane);
- legge regionale 17 dicembre 1984 n. 53 (tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico);
- legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 (norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
- legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 (interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane);
- legge regionale 23 novembre 1992 n. 33 (costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato);
- legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria);
- legge regionale 14 settembre 1993 n. 50 (norme di attuazione della Sito esternolegge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista");
- legge regionale 9 gennaio 1995 n. 1 (modifica della Sito esternolegge 28 agosto 1989 n. 41 "Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane");
- legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2 (interventi regionali a favore del Fondo intercategoriale di sostegno (F.I.S.));
- legge regionale 6 aprile 1995 n. 22 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria" e della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 "Interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane");
- legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 (norme per l'elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l'artigianato);
- legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 (provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane);
- legge regionale 30 ottobre 1995 n. 50 (modifica della legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 "Norme per l'elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l'artigianato");
- legge regionale 1 marzo 1996 n. 8 (modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");
- legge regionale 11 aprile 1996 n. 19 (modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2 e alla legge regionale 16 giugno 1978 n.28 , recante interventi finanziari a favore dell'artigianato);
- legge regionale 3 dicembre 1996 n. 50 (norme in materia di nomina di componenti delle Commissioni provinciali e ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 );
- legge regionale 20 gennaio 1997 n. 4 (modificazione alla legge regionale 14 settembre 1993 n. 50 recante norme di attuazione della Sito esternolegge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista");
- legge regionale 28 maggio 1997 n. 20 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria");
- legge regionale 6 novembre 1997 n. 43 (istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato);
- legge regionale 11 dicembre 1997 n. 47 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria");
- legge regionale 27 dicembre 1999 n 45 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");
- legge regionale 28 gennaio 2000 n. 4 (modifica alla legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 "Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");
- legge regionale 15 novembre 2001 n. 39 (interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica).
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .