Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 62.
(Fondo regionale di garanzia).
1. La Regione effettua propri conferimenti al Fondo regionale di Garanzia di cui alla l. 1068/1964 per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della l. 949/1952 e successive modificazioni.
2. Il piano annuale degli interventi indica le modalità per la concessione dei conferimenti.
3. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni stipulate tra i competenti Ministeri e l'Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 112/1998 , la gestione degli interventi di cui al comma 1 è effettuata dall'Artigiancassa S.p.A. ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il Confart.
Note del Redattore: