Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 6.
(Limiti dimensionali).
1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile , che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
e) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
f) sono computati i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.
Note del Redattore: