Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 59.
(Interventi tramite gli organismi fidi).
1. La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia o dal Confart stesso:
a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi;
b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale, vincolare fondi a garanzia, prestare fideiussioni;
c) realizzare attività a favore delle cooperative e dei soci delle stesse, dirette all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento, all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato nonché all'elaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma;
d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative.
2. Il programma triennale indica la dotazione finanziaria degli interventi al Confart nonché le modalità di concessione delle provvidenze.
Note del Redattore: