Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 55.
(Maestro artigiano).
1. La qualifica di Maestro artigiano è attribuita, su richiesta dell'interessato, dalla Commissione regionale per l'artigianato al titolare di impresa del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.
2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:
a) anzianità professionale di almeno sette anni, maturata in qualità di titolare, di socio lavoratore o di dipendente qualificato di un'impresa definita artigiana ai sensi dell'articolo 5 operante nei settori di cui al comma 1;
b) per i titolari di impresa, elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.
3. La Commissione regionale per l'artigianato rilascia la qualifica di Maestro artigiano dopo aver verificato l'effettiva professionalità conseguita, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e l'attitudine personale del richiedente ad esercitare tale funzione.
Note del Redattore: