Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 51.
(Interventi).
1. Per le finalità di cui all'articolo 48 la Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'articolo 52, promuove:
a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione;
b) la progettazione, organizzazione, registrazione e promozione di marchi di origine e qualità;
c) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;
d) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità;
f) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale e/o culturale sul territorio nazionale;
g) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
h) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
i) la successione di impresa in caso di cessazione dell'attività, sopravvenuta invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, a favore dei familiari, dei dipendenti o dei soci a condizione che abbiano almeno tre anni di specifica esperienza lavorativa di tipo artigianale nel settore;
j) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.
Note del Redattore: