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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 51.
(Interventi).
1. Per le finalità di cui all'articolo 48 la Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'articolo 52, promuove:
a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione;
b) la progettazione, organizzazione, registrazione e promozione di marchi di origine e qualità;
c) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;
d) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità;
f) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale e/o culturale sul territorio nazionale;
g) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
h) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
i) la successione di impresa in caso di cessazione dell'attività, sopravvenuta invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, a favore dei familiari, dei dipendenti o dei soci a condizione che abbiano almeno tre anni di specifica esperienza lavorativa di tipo artigianale nel settore;
j) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .