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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 50.
(Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità).
1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), sono predisposti appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, per ciascun settore di attività, sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. I disciplinari vengono approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, che si può avvalere di esperti e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale vigente.
3. Alle imprese artigiane iscritte con apposita annotazione all'Albo provinciale delle imprese artigiane del settore, è riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità.
4. La Commissione regionale per l'artigianato definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità che dovrà comunque riportare la dicitura "Regione Liguria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" o "tradizionale" o "tipica di qualità" e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
5. La Commissione provinciale per l'artigianato vigila sul corretto uso del marchio e, previa diffida, può sospendere e, nei casi di reiterata violazione, revocare la concessione all'uso del marchio di origine e qualità.
6. È vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .