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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 47.
(Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica).
1. La Regione Liguria promuove il rilancio della produzione vetraria manuale ed artistica.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede, per un periodo di cinque anni, alla Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal comma 6.
3. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione e la Fondazione, che prevede la costituzione entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa, di un consorzio tra le imprese operanti nel settore della lavorazione del vetro.
4. L'attuazione e la gestione delle iniziative previste dal comma 6, devono rientrare tra i compiti dell'organizzazione consortile.
5. La convenzione di cui al comma 3 viene stipulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa deve indicare, tra l'altro:
a) le modalità ed i tempi di erogazione e di revoca dei contributi;
b) i termini entro cui devono essere intraprese le iniziative previste dal comma 6;
c) la percentuale di contributo erogabile per fare fronte alla spesa sostenuta per l'attuazione di ciascuna di tali iniziative;
d) l'importo massimo erogabile per ognuna di esse;
e) le modalità per l'esercizio dei controlli regionali sull'attuazione delle iniziative ammesse alla contribuzione.
6. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per:
a) l'attivazione di forni per la produzione del vetro;
b) l'acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie per poter avviare la produzione vetraria;
c) l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali;
d) l'impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria;
e) la ricerca di materiali e tecniche da utilizzarsi nella lavorazione del vetro.
7. La Regione concede contributi direttamente alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per lo svolgimento di azioni pubblicitarie, per l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale compreso la realizzazione del marchio di origine e qualità così come previsto all'articolo 50.
8. La Regione concede altresì un contributo alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per le spese sostenute per la gestione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.
9. La Regione indica, nell'ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), criteri per l'istituzione di corsi formativi rivolti a coloro che intendono operare nel settore della lavorazione del vetro.
10. L'ammontare dei contributi regionali varia tra il 40 per cento e l'80 per cento delle spese necessarie per perseguire le finalità previste dai commi 6, 7 e 8, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
11. La Regione concede i contributi entro un mese dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di cui al comma 6 sono deliberati successivamente alla costituzione del consorzio di cui al comma 3.
12. La Regione liquida i contributi secondo le modalità indicate nella convenzione e, comunque, a seguito della presentazione, ad opera della Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", di idonea documentazione contabile comprovante l'ammontare delle spese sostenute.
13. Per facilitare l'avvio delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8, la Giunta può liquidare, su richiesta della Fondazione, un congruo anticipo del contributo concesso, che non può comunque superare il 40 per cento dell'importo totale annuale.
14. Su richiesta della Fondazione, i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento delle iniziative ammesse alla contribuzione, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile.
15. La Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", entro il 31 maggio di ogni anno, presenta alla Regione un rendiconto di tutti i contributi ricevuti, con l'indicazione delle iniziative realizzate e di quelle in corso di realizzazione.
16. La Regione esercita, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al comma 3, il controllo sulla realizzazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. In particolare, la Regione può richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sull'attività svolta in attuazione della presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute.
17. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal contributo concesso e dispone il rimborso di quanto già eventualmente corrisposto nei casi di:
a) scioglimento del consorzio entro il quinquennio di cui al comma 2;
b) modificazione dell'atto costitutivo consistente nell'eliminazione dagli scopi consortili delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8;
c) mancato avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione, delle iniziative ammesse alla contribuzione;
d) inosservanza degli obblighi o degli oneri posti dalla convenzione.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .