Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 42.
(Contenuti).
1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e determina:
a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse disponibili.
2. Il programma triennale può essere aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con le procedure previste per la sua approvazione, per adattarlo all'evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni di sua realizzabilità.
Note del Redattore: