Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 41.
(Programma triennale).
1. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'attività dell'Osservatorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e sentite l'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria (Unioncamere), la Commissione regionale per l'artigianato, le organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigiani e dei lavoratori, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, propone il programma triennale al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso comunque tale termine la Giunta regionale, effettuata la valutazione "ex ante", secondo i criteri e le norme vigenti in materia di programmazione, propone il programma al Consiglio regionale per l'approvazione.
Note del Redattore: