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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 40.
(Comitato tecnico per l'artigianato).
1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato tecnico per l'artigianato composto da:
a) un dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione che lo presiede, designato dall'Assessore regionale competente;
b) un esperto individuato dall'Ente gestore;
c) due esperti nelle materie economiche, giuridiche e aziendali, designati dalle Confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
d) il direttore per la Liguria della S.p.A. Artigiancassa;
e) un esperto designato da Unioncamere Liguri;
f) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.).
2. I soggetti aventi titolo provvedono altresì a designare contestualmente i membri supplenti che sostituiscono i membri titolari in caso di assenza o impedimento.
3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi del programma triennale e del piano annuale degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 41 e 43 nonché sulle istruttorie predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari, ai fini della concessione dei contributi.
4. Il Comitato si dota di un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato e le spese di funzionamento sono assicurate dal soggetto gestore nel rispetto della normativa regionale in materia di compensi e rimborsi spese per i membri di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .