Menù di navigazione

Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 4.
(Imprenditore artigiano).
1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .