Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 38.
(Disciplina del Fondo).
1. È istituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E.) il "Fondo regionale per l'artigianato" finalizzato ad incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane singole o associate.
2. Al Fondo confluiscono le disponibilità finanziarie destinate al comparto dell'artigianato dalla Regione, ivi compresa la quota parte del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'articolo 11 della l.r. 9/1999 , quelle recate da altre leggi statali o da programmi comunitari ad eccezione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 51, 58. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati.
3. Il Fondo è articolato in apposite sezioni comprendenti ciascuna una o più funzioni obiettivo tenuto conto degli eventuali vincoli di destinazione determinati dalle relative norme di riferimento.
Note del Redattore: