Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 35.
(Finalità).
1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale.
Note del Redattore: