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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 32.
(Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività) (18)

Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attività di estetista ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Qualora l'attività di estetista sia svolta in assenza dei requisiti professionali o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività ovvero sia svolta in contrasto con la normativa vigente, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione provinciale per l'artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per l'artigianato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .