Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 30.
(Formazione professionale).
1. Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 1/1990 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.
Note del Redattore: