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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 27.
1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:
a) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali, dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
b) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;
c) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura, nonché l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
d) le procedure da rispettare in caso di sospensione o cessazione dell'attività, trasferimento di sede o subingresso nell'attività per cessione dell'azienda o per causa di morte;
e) i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività emanati ai sensi dell'articolo 32.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .