Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 27.
(Regolamento comunale) (14)
1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:
a) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali, dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
b) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;
c) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura, nonché l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
d) le procedure da rispettare in caso di sospensione o cessazione dell'attività, trasferimento di sede o subingresso nell'attività per cessione dell'azienda o per causa di morte;
e) i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività emanati ai sensi dell'articolo 32.
Note del Redattore: