Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 24.
(Attività di estetista). (11)
1. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 9 e 10 del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni dalla l. 40/2007 e del regolamento comunale di cui all'articolo 27.
2. Sono assoggettati alle norme del presente Capo le prestazioni ed i trattamenti di cui all'articolo 1 della l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.
Note del Redattore: