Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 21.
(Separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane).
1. Per l'iscrizione, la modificazione, la sospensione e la cancellazione da effettuare nella separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 in quanto compatibili.
2. Le relative domande e denunce devono essere presentate dagli amministratori che hanno la rappresentanza del consorzio o della società consortile.
Note del Redattore: