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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 17.
(Istituzione dell'Albo).
1. Sono istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli Albi provinciali delle imprese artigiane con la loro separata sezione cui sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane.
2. Le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge nonché i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa aventi i requisiti di cui all'articolo 7, sono tenuti ad iscriversi, rispettivamente, all'Albo di cui al primo comma e alla sua separata sezione.
3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che opera nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (4)

Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 4 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
5. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per la vendita nei locali produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al presente articolo le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione di vendita e di orario di vendita.
7. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'Albo di cui al comma 1; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.
8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 23.
9. È garantito lo scambio gratuito dei dati in materia nei confronti della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni e della FI.L.S.E. S.p.A.
10. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato trattano, ai sensi della Sito esternolegge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .