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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 16.
(Funzioni della Regione).
1. Nel caso in cui la Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione stessa e nomina un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale fino alla sua ricostituzione che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di nomina del Commissario.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .