Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003
Art. 16.
(Funzioni della Regione).
1. Nel caso in cui la Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione stessa e nomina un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale fino alla sua ricostituzione che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di nomina del Commissario.
Note del Redattore: