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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 14.
(Funzioni).
1. La Commissione regionale per l'artigianato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli indirizzi della Regione:
a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;
b) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione nonché di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Liguria avvalendosi dell'Osservatorio regionale dell'artigianato;
c) esprime pareri in merito alla programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato;
d) coordina l'attività e le iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese nonché mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;
e) formula proposte alla Giunta regionale, comprese quelle di tipo promozionale, rivolte alla tutela, valorizzazione sviluppo dell'artigianato, in particolare di quello artistico, anche in collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato;
f) provvede in ordine ad ogni altro compito attribuitole dalla legge;
g) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 51 per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
h) attribuisce la qualifica di "Maestro artigiano" di cui all'articolo 55 previo accertamento del possesso dei requisiti.
2. Per le attività di cui alla lettera g) del comma 1 la Commissione regionale può avvalersi delle Camere di Commercio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .