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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 11.
(Organizzazione e funzionamento delle Commissioni).
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.
2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro tre mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Le spese per il funzionamento e per le attività delle Commissioni provinciali, dedotto l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 5 riscossi dalle Camere di Commercio, sono a carico della Regione e i rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposita convenzione.
4. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle Camere di Commercio le quali sono tenute:
a) a trasmettere, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate nell'anno precedente;
b) a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
5. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai sensi del Sito esternodecreto legge 23 dicembre 1977 n. 973 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 27 febbraio 1978, n. 49 (norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni, sugli atti e certificati di competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato, spettano alle Camere di Commercio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .