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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 15 gennaio 2003

Art. 10.
(Funzioni delle Commissioni).
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi della Regione:
a) curano la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione ed in particolare: - accertano i requisiti di legge anche ai fini della formazione degli elenchi previdenziali ai sensi della Sito esternolegge 4 luglio 1959, n. 463 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), della Sito esternolegge 29 dicembre 1956, n. 1533 (assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); - provvedono all'iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione delle imprese dall'albo (3)

Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

;
b) formulano proposte alla Commissione regionale per l'artigianato e all'Osservatorio regionale dell'artigianato per lo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e per la predisposizione di documentazione sulle attività artigiane;
c) formulano proposte ed esprimono pareri alla Commissione regionale per l'artigianato per la promozione di iniziative volte alla ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo delle attività delle imprese artigiane, di aggiornamento tecnologico delle aziende e per la commercializzazione dei prodotti artigiani.
2. Le Commissioni provinciali, in collaborazione con i Comuni, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, assicurano che le attività artigiane siano esercitate da imprese regolarmente iscritte all'albo provinciale di cui all'articolo 17.
Le Commissioni provinciali per l'artigianato assicurano la divulgazione delle informazioni all'utenza relativamente ai compiti loro assegnati in materia di tutela delle attività artigiane.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 4 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 10 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 11 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 14 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 16 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .