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Legge regionale 19 marzo 2002, n. 13

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 3 aprile 2002

Art. 1.
1. Alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette), modificata con la legge regionale 21 aprile 1995 n. 32 e con la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 agosto 2000, sono apportate le modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi.
2. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
3. Al comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola "destinazione" sono inserite le seguenti parole:
(Omissis).
Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente:
(Omissis).
4. Il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. Il comma 5 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6. Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
7. Al comma 6 bis dell'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis).
8. Il comma 8 dell'articolo 47 è soppresso.

Note del Redattore: