Legge regionale 19 marzo 2002, n. 13
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 3 aprile 2002
Art. 1.
(Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 ).
1. Alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette), modificata con la legge regionale 21 aprile 1995 n. 32 e con la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 agosto 2000, sono apportate le modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi.
2. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
3. Al comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola "destinazione" sono inserite le seguenti parole:
(Omissis).
Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente:
(Omissis).
4. Il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. Il comma 5 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6. Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
7. Al comma 6 bis dell'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis).
8. Il comma 8 dell'articolo 47 è soppresso.