Legge regionale 30 novembre 2001, n. 42
Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.
Bollettino Ufficiale n. 12 del 5 dicembre 2001
Art. 6.
(Progetti finanziabili).
1. Sono finanziabili studi e progettazioni riguardanti gli obiettivi e gli interventi contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 5.(17)
2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili:
a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e ai soggetti che trasformano o commercializzano i prodotti agricoli nel limite di 100.000,00 euro per beneficiario e per triennio;
b) ai restanti beneficiari, di cui all'articolo 7, nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (7) .
3. La Regione direttamente o attraverso suoi Enti strumentali, può realizzare progettazioni specifiche con la completa copertura del costo, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 4 e 5.
4. La Giunta regionale, sentito il Comitato di Distretto, determina le modalità e i tempi per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, nonché i criteri per l'erogazione dei contributi.
5. Le domande devono essere presentate alla Regione per il tramite del Comitato di Distretto che esprime motivato parere sulla compatibilità con gli indirizzi delle linee guida. Nel caso in cui il parere non sia stato espresso entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, lo stesso s'intende favorevole.(18)
6. Gli interventi di cui alle progettazioni, di carattere strutturale, infrastrutturale e di servizio riguardanti i soggetti operanti della filiera florovivaistica sono finanziati con programmi comunitari, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dalle linee guida. (19)
Note del Redattore:
Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 . e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .
Lettera così sostituita dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il comma 2 era stato sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 .
Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 , dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 modificato dall' art. 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 e così ulteriormente modificato dalll'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .
Vedi quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 in ordine alla decadenza del Comitato.