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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 novembre 2001, n. 42

Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 5 dicembre 2001

Art. 3.
1. E' istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato del Distretto.
2. Il Comitato è composto da:
a) l’Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria;
b) un esperto in materia nominato dalla Regione Liguria;
c) un esperto designato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria;
d) un esperto designato dall’Istituto regionale per la floricoltura;
e) un esperto designato dal CREA Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo sede di Sanremo;
f) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA);
g) un esperto designato dall’Ente gestore del Mercato dei Fiori di Sanremo;
h) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
i) due esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria degli esportatori e distributori di piante e fiori;
j) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico.(11)

Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

3. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando, ove necessario, le designazioni pervenute.
3 bis. Ogni componente del Comitato può indicare un proprio supplente.(12)

Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

4. Il Comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento attraverso un regolamento interno approvato a maggioranza dai suoi componenti; tale regolamento definisce inoltre i compiti e le procedure funzionali del Consiglio Direttivo.
5. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Consiglio direttivo, che è composto da cinque membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente (5)

Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12. e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

.
6. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri esperti del settore florovivaistico invitati di volta in volta dal Presidente.
6 bis. Il Comitato dura in carica cinque anni.(13)

Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.


Note del Redattore:

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 . e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Nota soppressa (vedi nota 14)

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Lettera così sostituita dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il comma 2 era stato sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 .

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Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Vedi quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 in ordine alla decadenza del Comitato.