Legge regionale 6 agosto 2001, n. 24
Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.
Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 agosto 2001
Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito di applicazione).(1)
1. La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Si definisce sottotetto ai fini dell’applicazione della presente legge il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione dell'istanza relativa al titolo edilizio di cui all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: (12)
a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l’agibilità;
b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva. (2)
2 bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi di recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti nell’articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino all’approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7.(9)
Note del Redattore: