Legge regionale 30 novembre 2001, n. 42
Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.
Bollettino Ufficiale n. 12 del 5 dicembre 2001
Art. 4.
(Funzioni del Comitato).(14)
1. Il Comitato costituisce la sede di confronto tra le istituzioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nella filiera sulle politiche del florovivaismo e in particolare:
a) elabora le linee guida del Distretto di cui all’articolo 5;
b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle politiche florovivaistiche;
c) formula proposte alle amministrazioni locali per la definizione dei programmi che interessano il comparto florovivaistico;
d) favorisce la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo;
e) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle linee guida del Distretto di cui all’articolo 5;
f) promuove accordi di filiera destinati alla creazione di migliori relazioni di mercato all’interno del Distretto;
g) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di cui all’articolo 5, ivi compresa la promozione delle produzioni del Distretto.
Note del Redattore:
Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 . e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .
Lettera così sostituita dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il comma 2 era stato sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 .
Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 , dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 modificato dall' art. 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 e così ulteriormente modificato dalll'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .
Vedi quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 in ordine alla decadenza del Comitato.