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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 24

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 agosto 2001

Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito di applicazione).(1)

Rubrica sostituita dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 .

1. La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Si definisce sottotetto ai fini dell’applicazione della presente legge il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione dell'istanza relativa al titolo edilizio di cui all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: (12)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l’agibilità;
b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva. (2)

Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 .

2 bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi di recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti nell’articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino all’approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7.(9)

Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Art. 2.
1. Gli interventi di recupero dei sottotetti, come definiti all’articolo 1, comma 2, sono assentibili nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite. Tali interventi non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell’edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. L'altezza media interna netta, da osservare per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso delle falde della copertura, è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione, mentre per gli spazi accessori o di servizio l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Ferma restando la predetta altezza media, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai parametri minimi come sopra definiti devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio accessorio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).
3. Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna di cui al comma 2, ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ad uso abitativo esistenti al contorno.
4. Sono consentite all'interno della superficie di copertura, al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di terrazzi a pozzetto, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari e aperture a filo falda. Gli interventi debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade e del regime di tutela indicato dal Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).
5. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono assentiti mediante:
a) rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ove i medesimi interventi comportino modificazioni della sagoma dell’edificio esistente;
b) SCIA ai sensi del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ove gli interventi non comportino le modificazioni di cui alla lettera a) (11)

Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

6. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico-ricettive autonome, il rilascio del relativo titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell’area oggetto dell’intervento oppure in altre aree limitrofe.
7. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia oppure di nuova costruzione ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni a seconda che l’intervento edilizio rientri o meno nei limiti volumetrici e superficiari stabiliti all’articolo 10, comma 2, lettera f), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il contributo è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora l'intervento non determini la creazione di una nuova unità abitativa. Il contributo è, in ogni caso, ridotto nella misura del 50 per cento quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE) o all'ampliamento di strutture turistico- ricettive.
Art. 3.
(Compatibilità con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Contenimento di consumi energetici).
1. Negli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di adattabilità della legge.
2. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici dell'intero fabbricato che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
Art. 4.
Omissis
Art. 5.
(Estensione dell'efficacia).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi e per gli utilizzi compatibili con la residenza di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini turistico ricettivi e per pubblici esercizi, esercizi commerciali di vicinato, laboratori, artigianato di servizio, di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché: (7)

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 22.

a) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali;
b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno.
c bis) i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di vicinato siano collocati soltanto al piano terreno e al piano rialzato delle costruzioni ed in fregio a strade e percorsi pubblici anche pedonali. (8)

Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n 22.

Art. 6.
(Divieto di frazionamento).
1. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della presente legge che non abbiano determinato la creazione di nuove unità immobiliari non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti, dai quali scaturiscano nuove unità immobiliari per un periodo non inferiore a 10 anni, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici localmente vigenti.
Art. 7.
(Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014).(10)

Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla presente legge e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)), è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale recante la pertinente disciplina urbanistica nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’articolo 1, comma 2, dei parametri previsti all’articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all’articolo 5, nonché delle seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalità:
a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture;
b) gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore al doppio di quello esistente devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, le modalità, i termini e le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
c) gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti non possono riguardare immobili:
vincolati come beni culturali ai sensi della Sito esternoparte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni;
ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;
ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario;
ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;
ricadenti, in base alle indicazioni dell’assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi “aree urbane con valori di immagine” (IU), “nuclei isolati” ed “aree non insediate” in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE);
d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti sono ammessi entro i seguenti limiti dimensionali:
l’ampliamento non può superare il 20 per cento del volume geometrico dell’edificio esistente;
l’altezza massima consentita per l’innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura non può superare un metro, fatta salva la maggiore altezza prevista dal vigente piano urbanistico comunale.
2. I comuni con la deliberazione di cui al comma 1 possono stabilire:
a) le tipologie costruttive ammesse per l’apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16);
b) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia.
3. La deliberazione comunale di cui al comma 1 è depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL); entro tale termine qualunque interessato può presentare osservazioni. Decorso tale termine, ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva la disciplina di cui ai commi 1 e 2 con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza. Ove non siano pervenute osservazioni il Comune ne dà attestazione e la disciplina urbanistica adottata con la deliberazione comunale è da intendersi approvata. La deliberazione comunale con la quale è approvata la disciplina urbanistica è pubblicata nel sito informatico e depositata nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla Città metropolitana.
4. Ove la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 preveda incrementi del carico urbanistico rispetto a quello stabilito dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, la deliberazione comunale deve essere corredata della documentazione tecnica prescritta dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni e dalle relative indicazioni applicative. In caso di obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS della disciplina urbanistica contenuta nella delibera, la disciplina deve essere sottoposta a tale procedura prima della pubblicazione di cui al primo periodo del comma 3.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 10.

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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