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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 24

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 agosto 2001

Art. 7.
(Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all'articolo 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014).(10)

Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla presente legge e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)), è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale recante la pertinente disciplina urbanistica nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’articolo 1, comma 2, dei parametri previsti all’articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all’articolo 5, nonché delle seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalità:
a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture;
b) gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore al doppio di quello esistente devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, le modalità, i termini e le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
c) gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti non possono riguardare immobili:
vincolati come beni culturali ai sensi della Sito esternoparte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni;
ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;
ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale oppure ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiario;
ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;
ricadenti, in base alle indicazioni dell’assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi “aree urbane con valori di immagine” (IU), “nuclei isolati” ed “aree non insediate” in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE);
d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti sono ammessi entro i seguenti limiti dimensionali:
l’ampliamento non può superare il 20 per cento del volume geometrico dell’edificio esistente;
l’altezza massima consentita per l’innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura non può superare un metro, fatta salva la maggiore altezza prevista dal vigente piano urbanistico comunale.
2. I comuni con la deliberazione di cui al comma 1 possono stabilire:
a) le tipologie costruttive ammesse per l’apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16);
b) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia.
3. La deliberazione comunale di cui al comma 1 è depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del Comune previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL); entro tale termine qualunque interessato può presentare osservazioni. Decorso tale termine, ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva la disciplina di cui ai commi 1 e 2 con deliberazione del Consiglio comunale da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza. Ove non siano pervenute osservazioni il Comune ne dà attestazione e la disciplina urbanistica adottata con la deliberazione comunale è da intendersi approvata. La deliberazione comunale con la quale è approvata la disciplina urbanistica è pubblicata nel sito informatico e depositata nella segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla Città metropolitana.
4. Ove la disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 preveda incrementi del carico urbanistico rispetto a quello stabilito dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, la deliberazione comunale deve essere corredata della documentazione tecnica prescritta dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni e dalle relative indicazioni applicative. In caso di obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS della disciplina urbanistica contenuta nella delibera, la disciplina deve essere sottoposta a tale procedura prima della pubblicazione di cui al primo periodo del comma 3.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 10.

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .