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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 24

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 agosto 2001

Art. 5.
(Estensione dell'efficacia).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi e per gli utilizzi compatibili con la residenza di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini turistico ricettivi e per pubblici esercizi, esercizi commerciali di vicinato, laboratori, artigianato di servizio, di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché: (7)

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 22.

a) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali;
b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno.
c bis) i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di vicinato siano collocati soltanto al piano terreno e al piano rialzato delle costruzioni ed in fregio a strade e percorsi pubblici anche pedonali. (8)

Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n 22.


Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 10.

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .