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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 24

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 agosto 2001

Art. 2.
1. Gli interventi di recupero dei sottotetti, come definiti all’articolo 1, comma 2, sono assentibili nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite. Tali interventi non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell’edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. L'altezza media interna netta, da osservare per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso delle falde della copertura, è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione, mentre per gli spazi accessori o di servizio l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Ferma restando la predetta altezza media, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai parametri minimi come sopra definiti devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio accessorio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).
3. Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media interna di cui al comma 2, ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ad uso abitativo esistenti al contorno.
4. Sono consentite all'interno della superficie di copertura, al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di terrazzi a pozzetto, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari e aperture a filo falda. Gli interventi debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade e del regime di tutela indicato dal Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).
5. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono assentiti mediante:
a) rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ove i medesimi interventi comportino modificazioni della sagoma dell’edificio esistente;
b) SCIA ai sensi del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ove gli interventi non comportino le modificazioni di cui alla lettera a) (11)

Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

6. Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico-ricettive autonome, il rilascio del relativo titolo edilizio è anche subordinato all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo nell’area oggetto dell’intervento oppure in altre aree limitrofe.
7. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia oppure di nuova costruzione ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni a seconda che l’intervento edilizio rientri o meno nei limiti volumetrici e superficiari stabiliti all’articolo 10, comma 2, lettera f), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il contributo è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora l'intervento non determini la creazione di una nuova unità abitativa. Il contributo è, in ogni caso, ridotto nella misura del 50 per cento quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE) o all'ampliamento di strutture turistico- ricettive.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 10.

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .