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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 agosto 2001, n. 24

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 agosto 2001

Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito di applicazione).(1)

Rubrica sostituita dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 .

1. La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Si definisce sottotetto ai fini dell’applicazione della presente legge il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione dell'istanza relativa al titolo edilizio di cui all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: (12)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l’agibilità;
b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva. (2)

Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 .

2 bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi di recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti nell’articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino all’approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7.(9)

Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .


Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 10.

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .