Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000
Art. 9.
(Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione).
1. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609 /CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi, l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato dalle Associazioni di cui all'articolo 6.
3. I veterinari sono tenuti a segnalare alle ASL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Inseriva la lettera g bis) al comma 1 dell' art. 3 della L.R. 28 maggio 1992, n. 15 .